Ulteriore pronuncia giurisprudenziale che, ai fini dell'accertamento del requisito reddituale richiesto per la pensione d'inabilità, considera il reddito, assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, del solo invalido (Cass. n. 20426/2010)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 29 settembre 2010, n. 20426

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 29 settembre 2010, n. 20426

Pensione di inabilità - requisito reddituale - reddito personale

Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale richiesto per la pensione d'inabilità va considerato il reddito dell'invalido assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1672/2007 proposto da:
B.A., B.D., B.M., tutti nella qualita' di eredi legittimi della signora M.A., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato XX, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO Alessandro, XX, XX, giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 6492/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/12/2005 R.G.N. 1750/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/05/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per infondatezza ergo rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21 ottobre-31 dicembre 2005, la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame proposto da M.A. avverso la decisione del Tribunale, che aveva, a sua volta, rigettato la domanda della M., volta ad ottenere la condanna dell'INPS a corrisponderle la pensione di inabilita' civile, per carenza del requisito reddituale.
A sostegno della decisione osservava che correttamente il primo Giudice, interpretando la normativa di riferimento, aveva ritenuto insussistente il requisito reddituale per il conseguimento del beneficio richiesto, dovendosi tenere conto anche della posizione reddituale del coniuge, che comportava il superamento dei limiti di legge.
Avverso detta sentenza, B.A., D. e M., tutti nella qualita' di eredi legittimi di M.A., deceduta il (OMISSIS), propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Resiste l'INPS con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che il ricorso per cassazione proposto dagli eredi della M. e' stato notificato alla controparte in data 2 gennaio 2007, mentre la sentenza impugnata e' stata pubblicata - con il deposito - in data 31 dicembre 2005, come peraltro asserito nello stesso ricorso.
Ne discende che - contrariamente all'assunto dell'INPS - poiche' il 31 dicembre 2006 cadeva di domenica ed essendo il 1 gennaio 2007 giorno festivo, la notifica, avvenuta il giorno successivo, risulta rispettosa del termine annuale dalla pubblicazione della sentenza per la valida proposizione del ricorso, a norma dell'art. 327 c.p.c..
Tanto chiarito, con il proposto ricorso articolato in due motivi, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella L. 29 febbraio 1980, n. 33 ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), nonche' violazione dell'art. 132 c.p.c., omesso esame di un punto decisivo della lite e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
Piu' in dettaglio, si sostiene la erroneita' della interpretazione fornita dalla Corte di Appello di Napoli, che ha ritenuto che, ai fini dell'accertamento del requisito reddituale, previsto per l'attribuzione della pensione di invalidita' di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, stabilito dalla L. n. 33 del 1980, art. 14 septies, non puo' trovare applicazione la regola della esclusione dal computo dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare dell'interessato, valido soltanto, a dire del Giudice di secondo grado, per i percettori dell'assegno di invalidita'.
Una corretta interpretazione della normativa di riferimento, anche alla luce degli artt. 3 e 38 Cost., e tenuto conto altresi' della interpretazione fattane dallo stesso Istituto con proprie circolari, condurrebbe - ad avviso dei ricorrenti - alla diversa conclusione della ininfluenza del reddito del coniuge per il conseguimento della richiesta prestazione.
Il ricorso e' fondato.
La L. 20 marzo 1971, n. 118, art. 12, nel disporre la concessione della pensione di inabilita' ai mutilati ed invalidi civili, di eta' superiore agli anni diciotto e dichiarati totalmente inabili al lavoro, al secondo comma rinvia, quanto alle condizioni economiche per l'attribuzione del beneficio, a quelle previste dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26, come poi modificato dal D.L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 3, convertito, con modificazioni, nella L. 16 aprile 1974, n. 114, recante norme per le pensioni sociali. In base all'art. 26, come innanzi modificato, potevano fruire della pensione sociale i cittadini con redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L.
336.050, annue, e se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000, annue.
A norma del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art 14 septies, comma 4, questi limiti di reddito per le pensioni di invalidita', con decorrenza dal 1 luglio 1980 sono stati elevati a L. 5.200.000,calcolati agli effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari. Come e' stato gia' evidenziato da Cass. 22 marzo 2001 la locuzione "limiti di reddito ... calcolati agli effetti IRPEF indica in modo chiaro come il legislatore, nel ritenere che debba avere rilievo solamente la situazione personale dell'invalido, abbia voluto prendere a parametro il reddito dell'assistibile assoggettabile
all'IRPEF, a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 3, e segg., e successive modificazioni.
Tale principio e' stato di recente confermato dalle pronunce 25 marzo 2009 n. 7259 e 9 luglio 2008 n. 18825, le quali richiamano le precedenti affermazioni nello stesso senso di Cass. 21 ottobre 1994 n. 8668 e 11 dicembre 2002 n. 17664, ed esso trova conferma pure nella giurisprudenza costituzionale, ove si e' evidenziato che il legislatore con il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, introdotto con la Legge di Conversione 29 febbraio 1980, n. 33, ha dato rilievo ai fini dell'erogazione della pensione di inabilita' al solo limite di reddito individuale, e cosi' anche nel caso dell'assegno corrisposto agli invalidi parziali, secondo quanto disposto dal medesimo art. 14 septies, nonche' dal D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 9, convertito nella L. 26 febbraio 1982, n. 54, e poi ancora dalla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 12 (v. Corte Costituzionale n. 400 del 1999).
Del resto, il decreto del Ministero dell'Interno 10 gennaio 1996, concernente la determinazione per l'anno 1996 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennita' a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, nonche' dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse, fissava in L. 21.103.645, il limite di reddito dell'assistibile per fruire della pensione di inabilita', senza fare alcun accenno al reddito dei componenti del nucleo familiare. Non e' percio' condivisibile il diverso orientamento elaborato da Cass, 20 novembre 2002 n. 16363 e da Cass. 19 novembre 2002 n. 36311, e ancora dalle pronunce richiamate dalla impugnata sentenza, che ritengono doversi fare riferimento, ai fini dell'accertamento del requisito reddituale per la prestazione in esame, al reddito del nucleo familiare dell'assistibile, sol perche' il cit. art. 14 septies, al comma 4, non contempla l'esclusione, ai fini del calcolo del suddetto requisito reddituale dell'invalido, di quello percepito da altri componenti il suo nucleo familiare, cosi' come invece espressamente previsto dal cit. art. 14 septies, comma 5, per l'assegno mensile in favore dei mutilati e invalidi civili di cui alla L. n. 118 del 1971, artt. 13 e 17.
Accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, la quale si atterra' al seguente principio di diritto:
"Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale richiesto per la pensione d'inabilita' va considerato il reddito dell'invalido assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche".
Il Giudice di rinvio provvedera' anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Cosi' deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2010