Tribunale e Corte di Appello avevano deciso per l'irrilevanza del reddito ai fini della pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti, ma dalla Cassazione arriva lo stop (Cass. n. 19150/2015)

Corte Suprema di Cassazione

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 28 settembre 2015, n. 19150

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 28 settembre 2015, n. 19150

Pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti - limite reddituale - è requisito necessario. (Sintesi non ufficiale)

La pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti di cui all'art. 7 legge 10 febbraio 1962, n. 66, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell'ambito di cui all'art. 38, primo comma, Cost., con conseguente cessazione dell'erogazione al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118. (Massima non ufficiale)

Civile Sent. Sez. L Num. 19150 Anno 2015
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO
Data pubblicazione: 28/09/2015
 
SENTENZA
sul ricorso 23633-2009 proposto da:
- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE e ALESSANDRO RICCIO giusta delega in atti; 
- ricorrente -
nonchè contro
S**** A****; 
- Intimato -
avverso la sentenza n. 25/2009 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 16/02/2009 R.G. N. 972/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito l'Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 
 
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza 26.7.08, accoglieva la domanda proposta da A**** S**** nei confronti dell'INPS e dell'Economia e delle Finanze, volta a contestare la revoca dal 1.2.2000 della pensione non reversibile in godimento quale cieco civile assoluto, in quanto occupato come centralinista con reddito lavorativo superiore al limite imposto dalla normativa in vigore, ripristinando la pensione, senza integrazione al minimo, dal 1.3.2004.
Nella motivazione della sentenza il giudice precisava, che, per le prestazioni in favore dei ciechi, occorreva distinguere tra la posizione dei ciechi assoluti e quella dei ciechi parziali: per i primi, valevano gli stessi limiti di età e di reddito degli invalidi civili, ai fini della pensione, mentre non vi era limite per l'indennità di accompagnamento; per i ciechi parziali (c.d. ciechi ventesimisti), invece, la pensione presupponeva il limite reddituale, ma non quello dell'età, mentre l'indennità speciale prescindeva dal reddito e dall'età.
Ciò posto, il giudicante rilevava che, nel caso in esame, il ricorrente era risultato affetto da cecità assoluta ed ancorché lavorasse come centralinista non poteva revocarsi la pensione di invalidità per irrilevanza dell'ammontare del reddito percepito, poiché l'art.6 della L. n. 638/1983, applicabile al caso di specie, subordinava il requisito reddituale unicamente ai diritto alla integrazione al minimo delle pensioni erogate dall'INPS in regime obbligatorio.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'Istituto, contestandone la motivazione e ribadendo l'eccezione di prescrizione decennale dei ratei maturati e nel merito.
Si costituiva lo S**** ribadendo che la pensione assistenziale quale cieco assoluto non era subordinata a precisi limiti di reddito, mentre riconosceva come non dovuta l'Integrazione al minimo.
Con sentenza depositata il 16 febbraio 2009, la Corte d'appello di Salerno, rigettava il gravame e compensava le spese.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l'INPS, affidato a due motivi. Lo S**** è rimasto intimato.
L'INPS ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
 
Motivi della decisione 
1.-Con il primo motivo l'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 8 della legge n.638\83 e dell'art. 68 della legge n.153\69 in relazione all'art. 12 delle preleggi (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Formula il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte che il combinato disposto degli artt. 68, primo comma 1, L. n. 153\69 e 8, comma 1 bis, d.l. n. 463\83, che deroga, in favore dei non vedenti, al generale divieto di cumulare la pensione di invalidità col reddito anche elevato, non è applicabile ai ciechi titolari di pensione di invalidità civile, prevista dalla L. 10.02.1962 n.66 e successive modifiche e integrazioni".
2.- Con il secondo motivo l'Istituto denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. 10 febbraio 1962 n. 66 in relazione all'art. 5 della legge 27 maggio 1970 n.382 ed all'art. 14 septies del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito in L. 29 febbraio 1980 n. 33), così come interpretato dalla legge 8 ottobre 1984 n. 600 (art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.).
Lamenta che la Corte di merito, confermando la sentenza del Tribunale, riconobbe il ripristino della pensione di invalidità già goduta dallo S**** in quanto cieco civile assoluto, nonostante egli avesse superato i limiti di reddito previsti dall'art. 5 della legge n. 382\70, integrato successivamente dall'art. 14 septies del decreto legge n. 663\79 (convertito in legge n.33/80), per il quale la pensione non reversibile di cui alla legge 66\1962 spetta ai ciechi civili sempre che il beneficiario non possegga redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche in un ammontare superiore ai limiti previsti dalla legge stessa. Evidenzia che nella specie la pensione era stata revocata
proprio per il superamento dei limiti reddituali previsti.
Formula il seguente quesito di diritto: "dica la Corte che il Giudice di appello doveva applicare al caso di specie la disciplina di cui agli artt. 1 e seguenti della legge 10 febbraio 1962 n. 66, in relazione all'art. 5 della legge 27.05.1970 n.382 ed all'art.14 septies del decreto legge 30.12.1979 n. 663 (conv. in L. n. 33\80), con conseguente sospensione della pensione non reversibile riconosciuta all'interessato in quanto cieco civile assoluto, nell'ipotesi di percezione di reddito lavorativo superiore alla normativa in vigore". 
3.- I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.
Questa Corte ha in materia più volte osservato che il diritto dei ciechi civili alla cosiddetta pensione non reversibile (avente una funzione assistenziale), introdotto dalla legge 10 febbraio 1962 n. 66, è rimasto subordinato, diversamente da quello all'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi assoluti, alla sussistenza di uno stato di bisogno, individuato dall'art. 5 della legge n. 382 del 1970 nella non iscrizione nei ruoli per l'imposta complementare sui redditi e successivamente nel possesso di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche di un ammontare inferiore a un certo limite (art. 6 D.L. n. 30 del 1974, convertito dalla legge n. 114 del 1974, e poi art. 14 septies del D.L. n. 663 del 1979, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 1980), Cass. n.10335\00, Cass. n. 14811\01, Cass. n. 24192\13.
In tale ultima pronuncia è stato evidenziato che la pensione non reversibile (avente natura assistenziale) per i ciechi civili assoluti di cui all'art. 7 legge 10 febbraio 1962, n. 66, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell'ambito di cui all'art. 38, primo comma, Cost., con conseguente cessazione dell'erogazione al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 di conversione del dl. del 30 gennaio 1971, n. 5, dovendosi ritenere inapplicabili a detta prestazione sia l'art. 68 della legge 30 aprile 1969,
n 153, dettato per la pensione di invalidità erogata dall'INPS, sia l'art. 8, comma 1 bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638, che consentono l'erogazione della pensione INPS in favore dei ciechi (avente natura previdenziale: il R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, fa riferimento alla pensione riconosciuta all'invalido a qualsiasi età quando siano maturati determinati requisiti contributivi) che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione (aventi quale presupposto non uno stato di invalidità generica bensì di invalidità lavorativa) il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all'art. 38, secondo comma, Cost., intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione e, dunque, insuscettibili di applicazione analogica.
Nello stesso senso cfr. Cass. n. 8752\14, Cass. ord. nn. 24003-24011\14, nn. 24022-24026\14, Cass. 10.4.15 n.7289, sicché il principio può dirsi consolidato.
L'indicata sentenza n. 24132 del 2013 ha, inoltre, escluso che possa essere considerato quale precedente specifico la sentenza a Sezioni Unite n. 3814 del 24 febbraio 2005, perché resa con riferimento a fattispecie concreta del tutto diversa, afferente all'integrazione al minimo di un trattamento pensionistico disciplinato dalla L. n. 153 dei 1969, art. 68 e D.L. n. 463 del 1983, art. 8.
4.-Il ricorso deve pertanto accogliersi, la sentenza impugnata cassarsi e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa viene decisa nel merito direttamente da questa Corte, con il rigetto della domanda proposta dallo S*****.
Le alterne fasi del giudizio ed il recente stabilizzarsi dell'orientamento di legittimità, consigliano la compensazione delle spese dell'intero processo.
 
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dallo S***** in primo grado.
Compensa le spese dell'intero processo.
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 giugno 2015
 
Il Consigliere est.     Il Presidente