Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 28 maggio 2008, n. 13985
Indennità di frequenza - diritto alla tredicesima mensilità - sussiste - importo proporzionale al numero di ratei mensili corrisposti.
L'indennità di frequenza in favore di minori invalidi di anni diciotto, che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 1 della legge n. 289 del 1990, spetta per tredici mensilità e la tredicesima dovrà essere commisurata a tanti ratei quanti sono i mesi del trattamento o del corso frequentato dal minore.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Brindisi C. P. S. e A. F., quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore S. S., chiedevano la condanna dell'INPS al pagamento del rateo di tredicesima dell'indennità di frequenza concessa alla figlia minorenne per gli anni scolastici 1998/99, 199912000 e 2000/2001.
Con sentenza del 20 aprile 2004 il Tribunale rigettava la domanda.
L'appello dei genitori, cui resisteva l'INPS, veniva accolto dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza dell' 11 novembre/6 dicembre 2005.
I giudici di secondo grado, ricordata l'introduzione dell'assegno di accompagnamento con l'art. 17 della legge n. 118/71, la sua abrogazione ad opera dell'art. 6 della legge n. 508 del 1990, la sentenza della Corte Costituzionale n. 106/92 e l'art. 1 della legge n. 289 del 1990, ritenevano che il richiamo operato dall'art. 1 della legge 289/90 all'art. 13 della legge n. 118 del 1971 valesse come comprensivo della tredicesima mensilità.
Richiamavano, a conferma della loro interpretazione, la sentenza della Corte Costituzionale n. 106 del 1992, che aveva equiparato la frequenza alla incollocabilità per l'invalido maggiorenne che frequenta la scuola.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura,l'INPS.
Resistono con controricorso, illustrato con memoria, i genitori della minore.
Motivi della decisione
1. Denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 1 e segg. della legge 11 ottobre 1990 n. 289 e vizio di motivazione, la difesa dell'INPS deduce che l'indennità di frequenza ha lo scopo di fornire un aiuto economico alle famiglie che hanno la necessità di sottoporre i minori a cure o trattamenti riabilitativi o farli frequentare una scuola.
Assume che l'indennità di frequenza è quindi una prestazione temporanea, correlata alla effettiva durata del trattamento o del corso, come espressamente previsto dal comma 3 dell' art. l della legge.
Sostiene la diversità dell'assegno di invalidità, che ha lo scopo di assicurare un reddito continuo e permanente a quei soggetti maggiorenni che, a causa di una ridotta capacità lavorativa, non sono in grado di procurarsi le necessarie risorse economiche.
Sottolinea che il legislatore, nel rapportare l'indennità mensile di frequenza all'assegno di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118171, non ha previsto l'erogazione per tredici mensilità.
L'art. 17 del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5, come convertito con legge 30 marzo 1971, n. 118, prevedeva per i mutilati ed invalidi civili, di età inferiore ai 18 anni, che fossero stati riconosciuti non deambulanti e frequentassero la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali, e che non fossero ricoverati a tempo pieno, la concessione, per ciascun anno di frequenza, di un assegno di accompagnamento di lire 12.000 per tredici mensilità.
L'art. 6 della legge 21 novembre 1988, n. 508 ha poi abrogato l'art. 17 della legge 30 marzo 1971 n. 118.
L'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 ha poi disposto: "Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso
continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all 'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 10 settembre 1990.
La concessione dell 'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziali, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni di cui al comma 3.
L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell 'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica."
L'art. 2 della stessa legge stabilisce poi, ai commi 3 e 4: "3. La concessione dell 'indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.
4. L'indennità mensile di frequenza può, in ogni momento, essere revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, qualora da accertamenti esperiti non risulti soddisfatto il requisito della frequenza."
Va ricordato, per completare il quadro normativo, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 106 del 1992, ha dichiarato la illegittimità dell'art. 6 del d. leg.vo n. 509 del 1988, nella parte in cui non prevede l'erogazione dell' assegno di accompagnamento fino alla data di entrata in vigore della legge 11 ottobre 1990, n. 289.
La diversità di funzione fra l'assegno di invalidità civile e l'indennità mensile di frequenza, sulla quale insiste l'INPS, è innegabile.
L'indennità di frequenza è concessa, ai minori invalidi, per una delle seguenti finalità: l) il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici presso centri ambulatoriali o centri diurni; 2) la frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado; 3) la frequenza di centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei minori invalidi.
Si tratta, con tutta evidenza, di un sostegno alle famiglie dei minori, allo scopo di garantire agli stessi cure riabilitative, l'istruzione scolastica, una formazione professionale.
L'assegno di invalidità civile ha, invece, la funzione di alleviare lo stato di bisogno economico degli invalidi civili in età lavorativa che abbiano una determinata riduzione della capacità lavorativa (attualmente il grado di riduzione deve essere almeno del 74%).
Tale diversità non è però sufficiente, ad avviso del Collegio, a superare il richiamo del primo comma dell'art. l della legge 289 del 1990, quanto all'importo dell'indennità, all'assegno di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971.
Per poter essere dello stesso importo di una prestazione concessa per tredici mensilità l'indennità non può che essere concessa anch'essa per tredici mensilità.
Ovviamente il fatto che spesso l'indennità è concessa per pochi mesi, e che la stessa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento e termina con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza, comporta che il più delle volte la tredicesima non sarà intera ma commisurata a tanti ratei quanti sono stati i mesi di spettanza della indennità.
Quanto alla sentenza della Corte Costituzionale n. 329 del 2002 - che, nel rigettare l'eccezione di illegittimità dell'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, ha equiparato la prosecuzione della frequenza scolastica allo stato di in collocato al lavoro - la stessa non è decisiva ai fini della interpretazione qui prescelta.
Nessuna similitudine sussiste fra lo stato dell'invalido maggiorenne che, a causa della riduzione della propria capacità lavorativa, beneficia - per il tempo in cui è iscritto nelle speciali liste di collocamento degli invalidi civili in attesa di lavoro, o per il tempo in cui, senza iscrizione nelle ricordate liste, frequenti una scuola - dell'assegno di invalidità, e la condizione del minore invalido, cui siano state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età o che abbia consistenti deficit uditivi e, per questo, fruisce della indennità di frequenza per il ricorso a trattamenti continui o periodici di terapia o riabilitazione, per la frequenza di scuole di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, per la frequenza di centri di formazione o di addestramento professionale.
Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato, sulla scorta del seguente principio di diritto: “L'indennità di frequenza, concessa dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289 ai minori di anni 18 che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 1, è di importo pari all'assegno di invalidità civile di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971, e quindi va corrisposta per tredici mensilità. Il fatto che tale indennità sia limitata alla reale durata del trattamento e del corso comporta che la stessa, nel caso di trattamenti o corsi di durata inferiore ai dodici mesi, va corrisposta per tanti ratei quanti sono i mesi del trattamento o del corso scolastico o di formazione, secondo la regola di cui all'art. 2, comma 3, della legge.”
La novità della questione e la formulazione ambigua del primo comma dell'art. 1 della legge 289/90, che non ha ripetuto la espressa disposizione di cui all'art. 17 della legge n. 118 del 1971, consigliano la compensazione delle spese di giudizio.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
La Corte di Cassazione enuncia il seguente principio di diritto: L'indennità di frequenza, concessa dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289 ai minori di anni 18 che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 1, è di importo pari all'assegno di invalidità civile di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971, e quindi va corrisposta per tredici mensilità. Il fatto che tale indennità sia limitata alla reale durata del trattamento e del corso comporta che la stessa, nel caso di trattamenti o corsi di durata inferiore ai dodici mesi, va corrisposta per tanti ratei quanti sono i mesi del trattamento o del corso scolastico o di formazione, secondo la regola di cui all'art. 2, comma 3, della legge.