Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 25 agosto 2016, n. 17330

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 25 agosto 2016, n. 17330

Civile Sent. Sez. L Num. 17330 Anno 2016
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: D'ANTONIO ENRICA
Data pubblicazione: 25/08/2016

SENTENZA

sul ricorso 28213-2010 proposto da:
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.E. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

F*** C***, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO CERCHIA, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4976/2009 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/11/2009 R.G.N. 9003/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;
udito l'Avvocato PREDEN SERGIO per delega verbale GIANNICO GIUSEPPINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con cui era stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento a F*** C*** a decorrere dal novembre 1984.

La Corte, esclusa l'applicabilità alla fattispecie dell'art 47 del dpr n 639/1970, ha ritenuto, con riferimento alla prescrizione decennale sollevata dall'INPS, che vi erano atti interruttivi, quale il verbale della commissione medica, correlati alla ulteriore domanda amministrativa del 3/4/1992, considerato che il ricorso introduttivo era stato notificato il 27/4/1999. Ha quindi concluso per il riconoscimento della prestazione accertata dal CTU.

Ricorre l'Inps con due motivi . Resiste la F*** che eccepisce la tardività del ricorso in cassazione e la nullità della procura.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2934, 2935, 2943, 2945, 2697 cc,dell'art 116 cpc, dell' art 1 e seg del regolamento n 698/1994.

Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione. Censura il rigetto dell'eccezione di prescrizione in relazione alla domanda amministrativa del 1984 ed al ricorso giudiziario dell'aprile del 1999 contestando l'efficacia interruttiva della successiva domanda amministrativa del 1992 con cui si instaurava un procedimento amministrativo diverso, nonché del verbale della commissione medica allegato.

I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.

Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di tardività del ricorso in cassazione sollevata dalla contro ricorrente.

La F*** ha rilevato che la sentenza impugnata era stata depositata il 20/11/2009 e la notifica a mezzo posta era stata trasmessa all'ufficiale giudiziario in data 22/11/2010. Secondo la contro ricorrente, l'Inps avrebbe dovuto passare l'atto per la notifica il giorno 20 che era sabato non trovando applicazione al processo la modifica introdotta dalla L. n. 51 /2006 all'art. 155 cpc in base al quale il termine scadente di sabato prorogato di diritto al primo giorno non festivo seguente, modifica applicabile ai procedimenti instaurati in primo grado successivamente all'1/3/2006.

Va affermato, infatti, (cfr. in tal senso, Cass. 15636/2009; Cass. 454/2010; Cass. 6212/2010; Cass. 7841/2011; Cass. 27048/2014; Cass. 441/2015; Cass n 310/2016) che "La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., è applicabile non solo ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006, ma anche a quelli già pendenti a tale data, in forza dell'art. 58, comma 3, della I. n. 69 del 2009, che, tuttavia, non essendo una norma d'interpretazione autentica, dispone solo per l'avvenire, e, quindi, opera limitatamente ai termini in scadenza dopo la sua entrata in vigore, il 4 luglio 2009, e non a quelli che, a tale data, risultino già scaduti". Nella specie, pertanto, stante la scadenza del termine per impugnare in data successiva al 4/7/2009, legittimamente e tempestivamente la notifica è avvenuta il giorno 22/11/2010 .

E', altresì, infondata l'eccezione di illegittimità della procura. La F*** ha eccepito che il ricorso e l'autentica erano stati sottoscritti soltanto dagli avvti Ricci e Giannico e non anche dagli avvti Pulli e Patteri ai quali tutti era stata conferita la procura. La stessa contro ricorrente ha tuttavia rilevato che la procura era stato conferita ai suddetti avvocati anche disgiuntamente.

Quanto ai motivi del ricorso va rilevato che la Corte d'appello ha ritenuto, in relazione all'eccepita prescrizione decennale, l'esistenza di atti interruttivi correlati all'ulteriore domanda in via amministrativa del 3/4/1992.

L'Inps ha censurato l'efficacia interruttiva della domanda del 1992 e della relativa documentazione allegata. Il ricorso è tuttavia privo di autosufficienza.

L'Istituto, infatti, ha omesso di riprodurre il contenuto degli atti che la Corte territoriale ha ritenuto aventi efficacia interruttiva del termine prescrizionale . Ha omesso, altresì, di allegare detti atti unitamente al ricorso in Cassazione o di indicarne la collocazione nel fascicolo di cassazione.

E' noto che il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, da intendere come un corollario del requisito della specificità dei motivi d'impugnazione, impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo.
In base a detto principio il ricorrente è tenuto alla descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori e delle prove sulle quali è basato il ricorso stesso eventualmente con trascrizione dei passi salienti degli stessi ( v SSU 8077/2012 ).

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente a pagare le spese del presente giudizio

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l'Inps a pagare le spese processuali liquidate in Euro 2.500,00 per compensi professionali ed Euro 100,00 per esborsi oltre 15% per spese generali ed accessori di legge .

Roma 25/5/2016

L'estensore
Enrica D'Antonio

Il Presidente
Giovanni Mammone