Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 16 giugno 2008, n. 16329
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) - Prestazioni assistenziali - Invalidi di età inferiore ad anni diciotto - Indennità di frequenza Art. 1 della legge n. 289 del 1990 - Diritto alla corresponsione di una tredicesima mensilità - Esclusione - Fondamento.
Il diritto all'indennità mensile di frequenza per il minore invalido riconosciuto dall'art. 1 della legge n. 289 del 1990 nel caso di frequentazione continuativa o periodica di centri ospedalieri, è attribuito giusto il limite espressamente previsto dall'art. 2, commi 3 e 4, della stessa legge n. 289 del 1990 per i soli mesi di reale durata del trattamento (riabilitativo o terapeutico) o del corso e, comunque, per i soli periodi in cui risulti soddisfatto il requisito della frequenza. Va escluso, conseguentemente, il diritto a esigere una tredicesima mensilità dell'indennità, restando eventuale anche il diritto a percepirne dodici.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avvocato S. G.P., elettivamente domiciliato in ROMA. VIA DELLA FREZZA presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO Alessandro, NICOLA VALENTE, GIOVANNA BIONDI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
F.C.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 157/06 della Corte d'Appello di LECCE del 20/01/06, depositata il 07/02/06;
viste le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con le pronunce di legge.
RITENUTO IN FATTO
che con sentenza del 7 febbraio 2006 la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della decisione emessa dal Tribunale di Brindisi, condannava l'Inps a pagare a F.C. la tredicesima mensilità dell'indennità di frequenza di cui alla L. 11 ottobre 1990, n. 289, corrispostagli per gli anni scolastici dal 1996 al 2001;
che ad avviso della Corte d'Appello il rinvio, contenuto nell'art. 1 L. cit., quanto all'ammontare dell'indennità, alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13, disciplinante l'assegno d'invalidità e prevedente espressamente la tredicesima mensilità comportava che quest'ultima spettasse tanto per l'uno quanto per l'altro beneficio;
che, contro questa sentenza ricorre per cassazione l'Inps mentre il F. non si è costituito;
che il Pubblico Ministero ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con unico mentre il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 289 del 1990, art. 1 e sostiene che, sussistendo il diritto all'indennità di frequenza per il minore invalido non per l'intero anno bensì per i soli mesi di affettiva frequenza scolastica, il rinvio dall'art. 1 L. cit., alla L. n. 118 del 1971, art. 13, deve riferirsi solo alla misura mensile dell'assegno e non anche alla spettanza della tredicesima mensilità;
che il motivo è manifestamente fondato;
che la limitazione del diritto all'indennità di frequenza ai soli mesi di "reale durata del trattamento (riabilitativo o terapeutico) o del corso (scolastico)" e in ogni caso ai soli periodi in cui risulti soddisfatto il requisito della frequenza, risulta testualmente dalla L. n. 289 del 1990, art. 2, comma 3 e art. 4, con la conseguenza che non è logicamente sostenibile il diritto ad una tredicesima mensilità là dove sia soltanto eventuale il diritto a dodici;
che, accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, la non necessità di nuovi accertamenti di fatto permette la decisione nel merito ossia il rigetto della domanda originaria;
che non si provvede sulle spese dell'intero processo ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ..
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da F.C. contro l'Inps; nulla per le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 23 m aggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2008