Il giudizio di merito post-atp per dissenso sulla decorrenza indicata dal Ctu nella fase cautelare (Cass. ord. 3588/2019)

fascicoli tribunale

Il caso di un post atp, promosso dalla parte privata per dissentire sul solo punto della decorrenza, che si conclude con un radicale rigetto: senza rinnovo della perizia, e senza indicazioni sulla sorte dell'accertamento sanitario eseguito nella fase cautelare.

Ad avviso della Suprema Corte, la decisione resa dal Tribunale, negando integralmente il diritto alla prestazione, avrebbe esorbitato dal thema decidendum (c.d. vizio di ultrapetizione), che era confinato alla mera questione su una possibile retrodatazione del requisito sanitario, rispetto alla data individuata dal Ctu in sede di ATP.

Marco Aquilani, 06.03.2019

Il testo dell'atto

Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanza 7 febbraio 2019, n. 3588

Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanza 7 febbraio 2019, n. 3588

Atp - dissenso del ricorrente sul solo punto della decorrenza - rigetto del ricorso. (Sintesi non ufficiale)

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3588 Anno 2019
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: DE MARINIS NICOLA
Data pubblicazione: 07/02/2019

ORDINANZA

sul ricorso 28919-2017 proposto da:
N*** C***, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADALBERTO, 6, presso lo studio dell'avvocato GENNARO ORLANDO, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTIN A PULLI, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO;

- resistente -

avverso la sentenza n. 1853/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositata il 14/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

che con sentenza del 14 giugno 2017, il Tribunale di Napoli Nord rigettava la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (27.9.2013) che N*** C*** aveva proposto nei confronti dell'INPS, previo deposito dell'atto di dissenso rispetto all'esito del promosso ATP ritenuto negativo per aver la CTU espletata in quella sede concluso per il riconoscimento del requisito sanitario utile dalla successiva data del 4.2.2015;
che la decisione del Tribunale discende dall'aver questo ritenuto, pur dichiarando la propria adesione alle conclusioni della CTU già espletata in sede di ATP, di doversi pronunciare per il puro e semplice rigetto del ricorso, così finendo per negare in radice il diritto della N*** alla prestazione richiesta;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la N***, affidando l'impugnazione a due motivi, in relazione alla quale l'INPS si è limitata a rilasciare procura per la difesa nell'udienza di discussione;
che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 445 bis, 32, 38 e 112 c.p.c., imputa al Tribunale di aver statuito in contrasto con il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, laddove, andando oltre il thema decidendum delimitato dal proposto ricorso e relativo soltanto alla fissazione di una decorrenza anteriore a quella individuata dalla CTU espletata in sede di ATP per il requisito sanitario già riconosciuto come sussistente dalla medesima CTU, si è espresso per il mero rigetto del ricorso, negando integralmente il diritto alla prestazione;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c., della legge n.18/1980, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., la ricorrente imputa al Tribunale l'essersi conformato alle conclusioni della CTU, non considerando l'assenza in essa della benché minima valutazione delle osservazioni avanzate dalla ricorrente con riguardo alla bozza dell'elaborato peritale né l'omesso esame dei certificati medici prodotti in atti relativi ad epoca anteriore al 4.2.2015;
che il primo motivo merita accoglimento, ravvisandosi il denunciato vizio di ultrapetizione nella pronunzia resa dal Tribunale di mero rigetto del ricorso, pronunzia eccedente i limiti della domanda proposta, circoscritta alla retrodatazione del requisito sanitario già riconosciuto sussistente;
che, pertanto, conformandosi alla proposta del relatore e ritenuto assorbito il secondo motivo, il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza cassata con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, in persona di altro giudice, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Tribunale di Napoli Nord, in persona di altro giudice.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 9 gennaio.