Divieto introdotto dall'art. 15 L. 183/2011 di rilascio di dichiarazioni sostitutive con firma autenticata, quando sono da produrre alla p.a.: la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiarisce che tra le Pubbliche amministrazioni non sono annoverabili gli Uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale (circolare P.d.C.d.M dip. della F.P. 23.5.2012, n. 5)

 

L'art. 15 L. 183/2011[fn]Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria) approvata in via definitiva dal Parlamento il 12 novembre 2011 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265

Art. 15.
(Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:
«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi“»;

b) all’articolo 41, il comma 2 è abrogato;

c) all’articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato (L)»;

d) nel capo III, sezione III, dopo l’articolo 44 è aggiunto il seguente:
«Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d’ufficio di informazioni) – 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»;

e) l’articolo 72 è sostituito dal seguente:
«Art. 72. (L) – (Responsabilità in materia di accertamento d’ufficio e di esecuzione dei controlli). – 1. Ai fini dell’accertamento d’ufficio di cui all’articolo 43, dei controlli di cui all’articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all’articolo 58 del codice dell’amminisrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione»;

f) all’articolo 74, comma 2:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà (L)»;
2) è aggiunta la seguente lettera:
«c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all’articolo 40, comma 02 (L)».
2. All’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.
24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
a) l’introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l’attuazione delle direttive;
b) l’estensione dell’ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l’introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l’attuazione delle direttive.
24-quater. L’amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell’analisi d’impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque, i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo».[/fn] ha vietato il rilascio di dichiarazioni sostitutive con firma autenticata, quando sono da produrre alla p.a.

Questo ha comportato in molti uffici il rifiuto di rilasciare all'utente dichiarazioni sostitutive da produrre in giudizio, confondendosi onere della prova e sede giudiziaria, con procedimento amministrativo e p. a.
La circolare in esame non ha affatto risolto il problema, affermando anzi che tali dichiarazioni non potrebbero essere prodotte in giudizio.
A ruota l'Inps con la Circolare 98 del 18.7.2012.
Alla fine, quindi, non rimane che appellarsi al buon senso dei singoli funzionari dell'anagrafe per farsi rilasciare dich. sost. con firma autenticata, da produrre in giudizio (per attestare il non ricovero, o i redditi recenti non ancora certificabili dall'Agenzia delle Entrate).
Marco Aquilani - 22.8.2012

Marco Aquilani, 22.08.2012

Il testo dell'atto

Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica numero 5 del 23 maggio 2012

Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica numero 5 del 23 maggio 2012

Ambito di applicazione dell'art. 40, comma 02, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

(in G.U. 31.7.2012, n. 177)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 23 maggio 2012, n. 5

Ambito di applicazione dell'art. 40, comma 02, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. (12A08473) (GU n. 177 del 31-7-2012 )

A tutte le Pubbliche amministrazioni
Al Segretario generale della Giustizia amministrativa
Alle    Cancellerie    degli     Uffici giudiziari



  Al fine di dare concreta attuazione al processo di decertificazione l'art. 15, 1. 12 novembre 2011, n. 183  ha  novellato  il  d.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445, introducendo il comma  02  all'art.  40.  Tale norma, per evitare che  le  Pubbliche  amministrazioni  continuino  a chiedere al privato il deposito di certificati  rilasciati  da  altre Pubbliche amministrazioni e per garantire il ricorso, a pieno regime, allo strumento delle autocertificazioni o dell'acquisizione d'ufficio dei certificati, ha previsto che sul certificato stesso sia  apposta, a pena di nullita', la dicitura: «Il presente  certificato  non  puo' essere prodotto agli  organi  della  pubblica  amministrazione  o  ai privati gestori di pubblici servizi».
Tale essendo la ratio sottesa alla riforma del 2011 e' evidente che Pubbliche amministrazioni non possono mai rifiutarsi di rilasciare un certificato, dovendo apporre sullo stesso la  dicitura  prevista  dal comma 02 dell'art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000.
In ordine  alla  corretta  applicazione  della  novella  introdotta dall'art. 15,1. n. 183 del 2011 sono pervenute numerose richieste  di chiarimenti.

1. Certificati rilasciati per l'estero.
Dubbi sono sorti innanzitutto sull'obbligo di apporre  la  dicitura prevista dal comma 02  dell'art.  40,  d.P.R.  n.  445  del  2000  ai certificati rilasciati per l'estero.
In considerazione della ratio sottesa alla riforma del 2011  e  non essendo  il  d.P.R.  n.  445  del  2000  applicabile  alle  Pubbliche amministrazioni diverse da quelle italiane, la regola del divieto  di depositare ad un'Amministrazione un certificato rilasciato  da  altra Pubblica amministrazione si applica solo  tra  Amministrazioni  dello Stato italiano.
Segue da  cio'  che  ove  il  privato  chieda  il  rilascio  di  un certificato da consegnare ad altro privato residente all'estero o  ad un'Amministrazione  di  un  Paese  diverso  dall'Italia  la  dicitura prevista dall'art. 40, comma 02, d.P.R. n.  445  del  2000  non  deve essere apposta.
In suo luogo, per evitare che tale certificato venga poi  di  fatto prodotto ad una Pubblica amministrazione  italiana  -  e  sia  quindi nullo - deve essere apposta  la  dicitura  «Ai  sensi  dell'art.  40, d.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  il  presente  certificato   e' rilasciato solo per l'estero».

2. Certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie.
Richieste  di  chiarimenti   sono   pervenute   anche   in   ordine all'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 40,  comma  02, d.P.R. n. 445 del 2000 ai certificati  da  depositare  nei  fascicoli delle  cause  giudiziarie.  E'   stato   rappresentato   che   alcune Amministrazioni  si  rifiuterebbero  di  rilasciare  al   privato   i certificati sull'assunto che anche  gli  uffici  giudiziari  sono  da annoverare tra le  Pubbliche  amministrazioni  alle  quali  la  parte deposita un'autocertificazione.
Al riguardo si precisa che  la  novella  introdotta  dall'art.  40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 -  secondo  cui  le  Amministrazioni sono tenute ad apporre  sui  certificati,  a  pena  di  nullita',  la dicitura: «Il presente certificato  non  puo'  essere  prodotto  agli organi  della  pubblica  amministrazione  o  ai  privati  gestori  di pubblici servizi» -  si  applica  solo  nei  rapporti  tra  Pubbliche amministrazioni (e, nei limiti di cui all'art. 40, d.P.R. n. 445  del 2000,  ai  gestori  di  pubblici  servizi)  tra  le  quali  non  sono certamente  annoverabili  gli  Uffici  giudiziari  quando  esercitano attivita' giurisdizionale. Costituisce, infatti, principio  affermato dalla Corte di cassazione che la dichiarazione sostitutiva  dell'atto di  notorieta',  cosi'  come  l'autocertificazione  in   genere,   ha attitudine  certificativi  e  probatoria  esclusivamente  in   alcune procedure amministrative,  essendo,  viceversa,  priva  di  qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale (Cass. Civ., sez. lav., 20 dicembre 2010,  n.  25800;  id.  23  luglio  2010,  n.  17358,   secondo   cui l'autocertificazione costituisce uno strumento previsto  dal  diritto amministrativo, utilizzabile in via amministrativa e non giudiziaria. Infatti il soggetto, nel corso di una  pratica  amministrativa,  puo' sotto la propria responsabilita' attestare la verita' di fatti a  se' favorevoli,  ma  tale  regola  non  puo'  essere  estesa  al  diritto processuale civile, in cui rimane ferma la  regola  dell'onere  della prova; id., sez. V, 15 gennaio 2007, n. 703).

Roma, 23 maggio 2012

Il Ministro: Patroni Griffi

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 280