L'Agenzia delle Entrate fornisce delucidazioni sulla documentazione occorrente ai fini delle agevolazioni fiscali in favore dei portatori di handicap (circolare A.E. 23.4.2010, n. 21/E)

Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010

Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010

IRPEF - Risposte a quesiti relativi a deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta

Agenzia delle Entrate
Direzione centrale normativa

Roma, 23 aprile 2010

OGGETTO: IRPEF - Risposte a quesiti relativi a deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta
 

[omissis]

PREMESSA

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su varie questioni interpretative poste all’attenzione della scrivente, in merito:
1) agli adempimenti richiesti per poter fruire della detrazione d’imposta del 36 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
2) alla detrazione d’imposta prevista dall’art. 2 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici;
3) alla detrazione d’imposta introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per incentivare la realizzazione di interventi di risparmio energetico;
4) alle deduzioni riconosciute per erogazioni liberali e alle detrazioni d’imposta previste per le spese relative all’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, per le spese mediche, per gli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui ipotecari e per i contratti di locazione stipulati da studenti fuori sede;
5) agli obblighi di certificazione previsti ai fini delle agevolazioni fiscali in favore dei portatori di handicap;
6) al credito d’imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo.

[omissis]

 

5. AGEVOLAZIONI FISCALI IN FAVORE DEI DISABILI

5.1. Certificazione medica richiesta ai soggetti affetti da handicap psichico
D: I portatori di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento possono usufruire delle agevolazioni previste per l’acquisto delle auto anche se il loro stato di disabilità è attestato da una certificazione medica diversa da quella rilasciata ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992?
R: I soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento possono accedere alle agevolazioni previste per l’acquisto dell’auto da parte di portatori di handicap a
prescindere dall’adattamento del veicolo.
Con circolare 11 maggio 2001, n. 46, in merito alla certificazione necessaria per poter fruire dei benefici fiscali per l’acquisto del veicolo senza vincoli di adattamento, è stato precisato che i soggetti con handicap psichico o mentale devono
essere in possesso di:
− verbale di accertamento emesso dalla commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, da cui risulti che il soggetto si trova in una situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, derivante da disabilità
psichica;
− certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988, emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile (di cui alla legge n. 295 del 1990).
Tali indicazioni non devono tuttavia ritenersi tassative atteso che per le altre categorie di disabili, aventi diritto ai benefici fiscali per l’acquisto di veicoli, è stato precisato (circ. 15 luglio 1998, n. 186, e la più recente ris. 25 gennaio 2007, n. 8) che è possibile prescindere dall’accertamento formale dell’handicap da parte della commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, qualora detti soggetti abbiano già ottenuto il riconoscimento dell’invalidità da parte di altre commissioni mediche pubbliche quali, ad esempio, la commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile, per lavoro, di guerra e dalla certificazione da queste rilasciate risulti chiaramente che l’invalidità comporta, a seconda dei casi, gravi o ridotte limitazioni alla capacità di deambulazione.
In linea con tale orientamento, si deve ritenere che, anche per i portatori di handicap psichico o mentale, per le finalità agevolative di cui trattasi, lo stato di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, possa essere
validamente attestato dal certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.
Viceversa non potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido “con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”.
Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una commissione medica pubblica non consentirebbe di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.

5.2. Certificazione che attesta l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore
D: Possono beneficiare delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli i soggetti con grave limitazione della capacità di deambulazione in possesso di una certificazione di invalidità civile attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”?
R: Per quanto concerne i soggetti disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, con circolare 11 maggio 2001, n. 46, in merito alla certificazione necessaria per poter fruire dei benefici fiscali per l’acquisto del veicolo senza vincoli di adattamento, è stato richiesto il verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992, derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una grave limitazione permanente della deambulazione.
Analogamente a quanto affermato in relazione al quesito 5.1., si deve ritenere che lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, può essere documentato da una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”, semprechè il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia. È possibile, pertanto, prescindere dall’accertamento formale della gravità dell’handicap da parte della commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992.

5.3. Certificazione medica richiesta ai soggetti affetti da sindrome di down
D: L’art. 94, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), prevede che “in considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente,…, le persone con sindrome di down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori visite e controlli”.
In considerazione di quanto previsto dalla norma sopra citata, si chiede di sapere se le persone affette da sindrome di down possano fruire delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di veicoli presentando il certificato rilasciato dal proprio medico di base?
R: Tenuto conto della previsione contenuta nell’art. 94, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si ritiene che qualora il medico di base attesti che un soggetto è affetto da sindrome di down, tale certificazione sia valida anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (che rinvia, genericamente, alle agevolazioni previste dall’art. 8 della legge n. 449 del 1997).
Resta fermo che per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, i soggetti affetti da sindrome di down, al pari degli altri soggetti affetti da disabilità psichica, dovranno essere riconosciuti anche in possesso dei requisiti per ottenere l’indennità di accompagnamento, come previsto dall’art. 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5.4. Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento
D: In relazione ai portatori di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, si chiede di sapere se, ai fini delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di veicoli, il riconoscimento della predetta indennità debba essere inteso come requisito sanitario ovvero, in senso più stretto, quale effettiva concessione della provvidenza sanitaria.
Ad esempio, un soggetto che ha ottenuto dalla Commissione medica per l’invalidità civile il riconoscimento del diritto all’accompagnamento decade dall’agevolazione fiscale nel caso in cui la Regione, ai sensi della legge n. 18 del 1980, non concede
l’indennità di accompagnamento in quanto, in alternativa, prevede il ricovero gratuito in un istituto di cura?
R: Relativamente ai requisiti sanitari per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, di cui devono altresì essere in possesso i portatori di handicap psichico per accedere ai benefici fiscali previsti per l’acquisto di veicoli, si ritiene
che, qualora il diritto alla suddetta indennità sia stato riconosciuto dalla competente commissione, la sostituzione del beneficio con altre forme di assistenza, quale il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico, così come previsto dalla legge n. 18 del 1980, in linea di principio non precluda la fruizione dell’agevolazione fiscale per l’acquisto dell’auto.
Si fa presente, peraltro, che affinché la fruizione del beneficio risulti legittima, il veicolo deve risultare utilizzato a vantaggio dell’invalido, così come richiesto dall’art. 1, comma 36, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Detta norma, infatti, anche se letteralmente è riferita ai soli portatori di handicap motorio, afferma un principio che per ragioni logico-sistematiche deve intendersiriferito a tutte le categorie di soggetti interessati dalla agevolazione in questione.

[omissis]

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.