Proposta di legge per la modifica della normativa sul calcolo del limite di reddito per le pensioni di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili.

Atto Camera: 538
Proposta di legge: MIOTTO ed altri: "Modifica all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in materia di calcolo del limite di reddito per le pensioni di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili"
Fase Iter: Assegnato alla XII Commissione Affari Sociali
Proposta di legge C. 538 Presentata il 26 marzo 2013

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare (firmataria l’onorevole Margherita Miotto e registrata con il n. 538 agli Atti della Camera), concerne l'irrisolta questione del computo del tetto di reddito per il diritto all'assegno mensile di assistenza (art. 13 L. 118/1971) e la pensione di inabilità (art. 12 L. 118/1971) e mira ad escludere dal calcolo l'eventuale reddito percepito da altri membri del nucleo familiare dell'invalido.
Nel sito della Fish vengono fornite ulteriori informazioni:
http://www.fishonlus.it/2013/05/20/pensioni-di-invalidita-e-limiti-di-reddito-proposta-di-legge/
Questo è il link per seguire l'andamento della procedura parlamentare:
http://www.camera.it/leg17/126?tab=1&leg=17&idDocumento=538&sede&tipo
Il testo normativo è al seguente link:
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0003260.pdf

7 giugno 2013 Marco Aquilani

Marco Aquilani, 07.06.2013

Modifica della normativa in materia di calcolo del limite di reddito per le pensioni di inabilità

Modifica della normativa in materia di calcolo del limite di reddito per le pensioni di inabilità

Modifica all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in materia di calcolo del limite di reddito per le pensioni di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili

CAMERA DEI DEPUTATI N. 538

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MIOTTO, ARGENTIN, BOSSA, BURTONE, D'INCECCO, GRASSI, MURER, SBROLLINI
Modifica all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in materia di calcolo del limite di reddito per le pensioni di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili
Presentata il 26 marzo 2013

Onorevoli Colleghi! La sezione lavoro della Corte di cassazione, con la sentenza n. 4677 del 25 febbraio 2011, ha accolto la richiesta dell'INPS, stabilendo che il limite reddituale previsto per la concessione della pensione di invalidità civile agli invalidi al 100 per cento (fissato nel 2011 a 15.154,24 euro) non è solo quello personale, ma anche quello dell'eventuale coniuge. La sentenza n. 4677 del 2011 è di segno contrario rispetto a precedenti – fra l'altro recenti – pronunzie della Corte stessa (sentenze nn. 18825 del 2008, 7259 del 2009 e 20426 del 2010): quest'ultima ha espressamente stabilito che «ai fini dell'accertamento del requisito reddituale richiesto per la pensione d'inabilità va considerato il reddito dell'invalido assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche».
      La Corte di cassazione, che trova fondamento nella farraginosità della normativa vigente, non ha così ritenuto di doversi conformare alle sentenze con cui la Corte costituzionale (n. 80 del 1992 e n. 400 del 1999) ha asserito che il reddito cui riferirsi ai fini della concessione della pensione e dell'assegno (per gli invalidi civili parziali) è quello personale. Secondo la Cassazione, queste affermazioni della Consulta sarebbero solo incidentali, non riguardando l'oggetto della sentenza. Inoltre, per la Cassazione risulta sostanzialmente irrilevante il richiamo ai lavori preparatori della legge n. 33 del 1980 (che ha fissato il principio del reddito individuale per l'assegno), atteso che gli ordini del giorno accettati «come raccomandazione» dal Governo non si sono poi mai tradotti in provvedimenti legislativi.
      Questa sentenza – che, per altro, non essendo stata pronunciata a sezioni unite, può rappresentare soltanto un orientamento giurisprudenziale che può essere motivatamente superato da altre sentenze – va letta con grande prudenza e tenuto conto del caso di specie. Tuttavia, ove confermata, essa metterebbe a rischio le pensioni di oltre 850.000 persone.
      Attualmente il limite reddituale per ottenere la pensione di 275,87 euro mensili è fissato, per il 2013, a 16.746,99 euro lordi, sommando il reddito proprio con quello del coniuge, e scende a 4.600 euro lordi per l'assegno agli invalidi civili parziali. Finora si è tenuto conto del reddito personale, ma con la novità giurisprudenziale potrebbero essere revocate le provvidenze (assegni e pensioni, con esclusione dell'indennità di accompagnamento) ai titolari il cui reddito personale, già inferiore ai limiti fissati, sommato a quello del coniuge dovesse invece superare i limiti stessi.
      In altre parole, con questa pronunzia vi è il rischio più che concreto che l'INPS possa procedere a migliaia di revoche solo sulla base dei nuovi requisiti di reddito. Infatti, fino ad oggi l'INPS, cui è affidata la funzione di erogazione delle provvidenze economiche per le minorazioni civili, ha valutato il limite reddituale secondo una prassi e una giurisprudenza consolidate, riferendosi al reddito personale della persona invalida.
      Alla luce di queste considerazioni si rende necessaria la presentazione di questa proposta di legge, che in modo esplicito e chiaro pone come limite reddituale per ottenere la provvidenza economica legata all'invalidità civile parziale o totale solo ed esclusivamente il reddito personale, senza considerare il reddito dell'eventuale coniuge. Tutto ciò si rende ancor più necessario anche per evitare futuri e prevedibili ricorsi giudiziari.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge introduce quindi nell'articolo 14-septies del decreto-legge n. 663 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1980, un nuovo comma, con cui si dispone ex nunc l'applicabilità del criterio di calcolo del limite di reddito anche alla fattispecie (pensione di inabilità) attualmente non compresa nella letterale formulazione del medesimo articolo 14-septies, nel testo vigente.
      L'articolo 2, recante una norma d'interpretazione autentica, benché non strettamente necessario, appare opportuno per assicurare uniformità nell'interpretazione delle previgenti norme e delle nuove disposizioni introdotte dalla presente proposta di legge.
      Esso si limita, del resto, a confermare un'interpretazione assolutamente pacifica del criterio di calcolo indicato nella vigente formulazione dell'articolo 14-septies del citato decreto-legge n. 663 del 1979 («calcolati agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte»). Le descritte divergenze giurisprudenziali riguardano infatti l'estensibilità della norma vigente alla fattispecie dell'articolo 12 della legge n. 118 del 1971: problema diverso alla cui soluzione si provvede con gli articoli 1 e 3 della presente proposta di legge, nei termini testé illustrati.
      L'articolo 3 prevede una parziale retroattività della norma, limitatamente ai rapporti non definiti con provvedimento o con sentenza definitiva. Ovviamente, coloro le cui domande di pensione siano state respinte in passato potrebbero presentarle nuovamente, sussistendone i requisiti, con applicazione ex nunc del criterio di calcolo così definito. Si dispone altresì che gli importi dei trattamenti erogati sulla base dell'interpretazione estensiva delle norme vigenti non siano soggetti a recupero.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo il sesto comma, è inserito il seguente:
      «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte».

Art. 2.

      1. Le disposizioni dei commi quinto e settimo dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, si interpretano nel senso che il limite di reddito deve intendersi riferito esclusivamente al reddito personale del mutilato o dell'invalido, assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 3.

      1. La disposizione del settimo comma dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati.

      2. Non si fa comunque luogo a recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente legge.