Dal 1° marzo 2009, Il reddito di riferimento per l'erogazione delle prestazioni di invalidità civile - in fase di prima liquidazione - è quello dell'anno in corso. La Direzione centrale dell'Inps impartisce alle sedi le prime istruzioni operative in merito (messaggio Inps n. 6617 del 24.3.2009)

Messaggio Inps numero 6617 del 24 marzo 2009

Messaggio Inps numero 6617 del 24 marzo 2009

Rilevanza del reddito dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva, in sede di prima liquidazione, delle provvidenze economiche ai mutilati ed Invalidi civili, ai ciechi e ai sordi civili

Direzione Centrale Pensioni

Messaggio n. 006617 del 24.3.2009

     
  Ai Direttori Regionali
  Ai Direttori Provinciali e Subprovinciali

 

 OGGETTO: Rilevanza del reddito dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva, in sede di prima liquidazione, delle provvidenze economiche ai mutilati ed Invalidi civili, ai ciechi e ai sordi civili.

Nella gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009 è stata pubbllcata la legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni ,finanziarie urgenti".
L'articolo 35, commi da 8 a 13, della citata legge, reca disposizioni in merito alle modalità di accertamento del diritto delle prestazioni subordinate al reddito.

In particolare, il comma 9, stabilisce che:"In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento e' quello dell'anno in corso, dIchiarato in via presuntiva".

Come è noto, fino ad ora, in sede di accertamento delle condizioni reddituall per il riconoscimento delle proVVidenze economiche ai mutilati ed Invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, si è fatto riferimento al reddito percepito dall'interessato nell'anno precedente,in rapporto al limite stabilito per l'anno di riferimento della prestazione.

Con la previsione normativa sopra riportata, in sede di prima liquidazione, per l'accertamento reddituale del diritto delle prestazioni agli invalidi civili, rileva il reddito dell'anno di riferimento, di decorrenza della prestazione.

Pertanto, a decorrere dal 1° marzo 2009 (data di entrata in vigore dell'art. 35 della legge n. 14/2009), in sede di prima liquidazione delle prestazioni degli invalidi civili, dovrà essere considerato il reddito dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva dall'interessato stesso, fermi restando i limiti di reddito stabiliti per l'anno 2009, comunicati con la circolare n. 1 del 2.1.2009.

Si precisa che detta innovazione si applica anche alle domande di riconoscimento dello stato di invalidità presentate alle ASL in data antecedente al 1° marzo 2009 (salvo che la prestazione economica sia già stata riconosciuta con decorrenza anteriore al 1° marzo 2009).

Sarà cura delle direzioni regionali comunicare agI! enti concessori, diversi dall'Inps, le nuove modalità di accertamento del reddito.

Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni in merito all'applicazione della legge in oggetto con circolare in corso di elaborazione, anche con riferimento alle eventuali riliquidazioni di prestazioni liquidate con decorrenza marzo 2009.

Si fa altresì riserva di comunicare le specifiche tecniche relative alle modifiche apportate alle procedure.

In attesa dell'aggiornamento dei programmi di acquisizione e calcolo secondo le disposizioni del comma 9, art. 35 della legge 14/2009, per le prestazioni con decorrenza dall'1.3,2009, le sedi continueranno ad applicare i criteri operativi finora seguiti.

Le stesse prestazioni verranno, in seguito, ricostituite in automatico a livello centrale.

Le Sedi dovranno in ogni caso provvedere a respingere le domande laddove sia evidente che, tenendo conto del reddito dell'anno in corso, la prestazione non possa essere riconosciuta.

Le domande riferite a prestazioni che, valutando il reddito dell'anno precedente, non vengono riconosciute ma per le quali il reddito dell'anno in corso risulti nei limiti, dovranno comunque essere acquisite in procedura (dove verrà evidenziato un codice errore) ai fini della successiva lavorazione.

 


Il DIRETTORE CENTRALE

Dr. Giorgio Craca

Fonte

Fonti:
circolare Anmic (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili n.20 del 30.3.2009